Pubblicata nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) Le domande di contributo sono trattate secondo la previgente disciplina fino alla comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea sulle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge provinciale 11 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche.