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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 91)
Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.

Art. 2 (Contributi) delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può promuovere iniziative e erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e ai fini della divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché degli strumenti di pianificazione in questo ambito.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(3) La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento alle imprese elettriche distributrici:

  1. nel caso siano colpite da calamità naturali;
  2. per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;
  3. per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione;
  4. per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica.

(4) Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.

(5) Qualora le somme siano ammesse a contributo e già impegnate a carico del bilancio provinciale, la documentazione di spesa deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre anni successivi a quello dell’esercizio cui l’impegno si riferisce, pena la decadenza dal contributo.

(6) I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa comunitaria o statale.2)

(7) Sono abrogati:

  1. la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;
  2. il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;
  3. le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.
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2)

Vedi anche l'art. 8, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.