(1) Per l’attuazione della presente legge sono utilizzati nell’anno finanziario in corso gli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione (UPB 09115) per l’applicazione della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, abrogata con l’articolo 37 della presente legge.
(2) Alla copertura della maggiore spesa di cui all’articolo 28 della presente legge si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti autorizzati alla UPB 02110 del bilancio provinciale 2010.
(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.