(1) In sede di promozione a una funzione o posizione desiderata di livello più alto, a parità di qualificazione, si dà la precedenza al genere sottorappresentato, a meno che non prevalgano motivi comprovati e documentati inerenti alla persona di un candidato o una candidata, fino al superamento della sottorappresentazione nella relativa qualifica funzionale ovvero posizione.
(2) Il fatto di aver lavorato a tempo parziale per almeno il 50 per cento dell’orario lavorativo a causa di obblighi familiari non può costituire un impedimento riguardo all’avanzamento professionale.