(1) Per la durata della carica, la consigliera di parità ha diritto a una indennità annuale lorda, da corrispondere in dodici rate mensili, composta dai seguenti elementi retributivi previsti dai contratti collettivi intercompartimentali, calcolati per tredici mensilità:
Per l’indennità di trasferta ed eventuali spese di viaggio si applicano le disposizioni vigenti per le dipendenti e i dipendenti provinciali.
(2) Per la durata dell’incarico la consigliera di parità non può esercitare altre attività professionali.