(1) I candidati/Le candidate alla carica di Difensore civico/Difensora civica devono possedere i seguenti requisiti minimi:
- diploma di laurea e
- attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea (attestato di bilinguismo A), nonché
- in relazione all’esercizio delle funzioni e degli obblighi di Difensore civico/Difensora civica, un’esperienza in campo giuridico o amministrativo basata su un’attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi nei dieci anni precedenti.
(2) La procedura per l’elezione del Difensore civico/della Difensora civica inizia con l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:
- l’intenzione del Consiglio provinciale di coprire il posto di Difensore civico/Difensora civica;
- i requisiti per l’accesso a detto posto;
- l’indennità;
- il termine, di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale, per la presentazione delle candidature presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.
(3) Prima dell’elezione del Difensore civico/della Difensora civica i candidati/le candidate che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il requisito della durata e del periodo dell’esperienza professionale di cui al comma 1, lettera c), e che lo comprovano con attestati o autocertificazioni sono invitati/invitate a un’audizione presso il Consiglio provinciale. Nell’ambito di quest’audizione, a cui possono partecipare tutti i consiglieri e le consigliere provinciali, i candidati/le candidate illustrano la propria esperienza in campo giuridico o amministrativo, dimostrando così di soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettera c). In tale occasione essi/esse possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione della Difesa civica.
(4) Il Difensore civico/La Difensora civica è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale, fra i candidati/le candidate che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 3. La sua nomina avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio stesso, dopo la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 8. È eletto il candidato/È eletta la candidata che ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri.