(1) Il Difensore civico/La Difensora civica invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull’attività svolta, da cui risultino i casi di mancata o insufficiente collaborazione da parte degli enti e persone giuridiche di cui all’articolo 2, e corredata da suggerimenti per un più efficace svolgimento della loro attività e per assicurare l’imparzialità dell’amministrazione e del servizio. Egli/Ella presenta detta relazione ai consiglieri/alle consigliere provinciali alla data fissata dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) Il Difensore civico/La Difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della Provincia, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, agli enti o persone giuridiche di cui all’articolo 2, se interessati dall’azione della Difesa civica nell’anno di riferimento, nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta.
(3) Detta relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.