(1) Il Difensore civico/La Difensora civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.
(2) Il Difensore civico/La Difensora civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al responsabile del servizio della Provincia o degli enti o persone giuridiche di cui all’articolo 2 interessati dal reclamo, copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti al segreto d’ufficio.
(3) Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta al segreto d’ufficio.
(4) Il Difensore civico/la Difensora civica può incaricare gli uffici dell’amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale di elaborare pareri. In casi particolari egli/ella può conferire tale incarico anche a esperti esterni/esperte esterne.