(1) Il Difensore civico/La Difensora civica interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d’ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o persone giuridiche:
- l’amministrazione provinciale;
- enti dipendenti dall’amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
- concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.
(2) Il Difensore civico/La Difensora civica svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o persone giuridiche di cui al comma 1.
(3) Il Difensore civico/La Difensora civica interviene inoltre per garantire, ai sensi delle disposizioni in materia, l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti degli enti e persone giuridiche di cui al comma 1. Questo compito è svolto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, in quanto applicabili.
(4) Il Difensore civico/La Difensora civica richiama all’attenzione del Presidente della Provincia e dei rappresentanti legali degli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell’articolo 12, eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, e formula proposte per rimuoverli.