(1) L’ufficio del Difensore civico/della Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) I servizi della Difesa civica sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.
(3) La presente legge disciplina i compiti e le competenze dell’ufficio del Difensore civico/della Difensora civica nonché la procedura per la nomina del Difensore civico/della Difensora civica.