(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 per le prime classi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale. Nell’anno scolastico 2012/2013 le disposizioni della presente legge trovano applicazione oltre che per le prime e seconde classi anche per le terze classi. A decorrere dagli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 si applicano rispettivamente anche alle quarte e quinte classi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.