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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 111)
Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 settembre 2010, n. 39.

Art. 4 (Istituti tecnici)

(1) I percorsi dell’istruzione tecnica forniscono delle basi culturali di carattere economico, scientifico e tecnologico costruite attraverso lo studio, l’apprfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nei percorsi dell’istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente. I percorsi dell’istruzione tecnica permettono l’inserimento nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi di ordine superiore.

(2) Possono essere istituiti i seguenti istituti tecnici, articolati negli indirizzi e nelle articolazioni indicati:

  1. Istituti tecnici per il settore economico:
    1. amministrazione, finanza e marketing con le articolazioni:
      1. amministrazione, finanza e marketing;
      2. relazioni internazionali per il marketing;
      3. sistemi informativi aziendali;
    2. turismo.
  2. Istituti tecnici per il settore tecnologico:
    1. meccanica, meccatronica ed energia con le articolazioni:
      1. meccanica e meccatronica;
      2. energia;
    2. trasporti e logistica con le articolazioni:
      1. costruzioni del mezzo;
      2. conduzione del mezzo;
      3. logistica;
    3. elettronica ed elettrotecnica con le articolazioni:
      1. elettronica;
      2. elettrotecnica;
      3. automazione;
    4. informatica e telecomunicazioni con le articolazioni:
      1. informatica;
      2. telecomunicazioni;
    5. grafica e comunicazione;
    6. chimica, materiali e biotecnologie con le articolazioni:
      1. chimica e materiali;
      2. biotecnologie ambientali;
      3. biotecnologie sanitarie;
    7. sistema moda con le articolazioni:
      1. tessile, abbigliamento e moda;
      2. calzature e moda;
    8. agraria, agroalimentare e agroindustria con le articolazioni:
      1. produzioni e trasformazioni;
      2. gestione dell’ambiente e territorio;
      3. viticoltura ed enologia;
    9. costruzioni, ambiente e territorio con le articolazioni:
      1. costruzioni, ambiente e territorio;
      2. geotecnica.

(3) Gli istituti tecnici sviluppano il proprio profilo educativo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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ActionActionSentenze T.A.R.
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