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g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 111)
Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 settembre 2010, n. 39.

Art. 1 (Finalità del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano)

(1) Il secondo ciclo è parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale di cui all’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, ed è costituito dai percorsi dell’istruzione liceale, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione e formazione professionale, che hanno pari valore educativo e formativo. Le peculiarità del territorio della provincia di Bolzano nonché il plurilinguismo e il pluralismo culturale trovano espressione nella realizzazione dei percorsi formativi nel rispetto dell’articolo 19 dello Statuto di autonomia.

(2) Nel secondo ciclo si assolve, in modo unitario, l’obbligo di istruzione e si realizza il diritto-dovere di istruzione e formazione. Il secondo ciclo persegue, in un contesto di continuità educativa con i primi segmenti del sistema formativo e nel rispetto dei principi generali indicati nell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle relative disposizioni dell’Unione europea, la finalità di consolidare ed accrescere le conoscenze e le competenze acquisite nel primo ciclo. Il secondo ciclo promuove le capacità cognitive, emozionali, creative, personali e sociali delle studentesse e degli studenti e richiede senso di responsabilità e impegno personale. Le persone che hanno assolto il secondo ciclo quali cittadine e cittadini consapevoli, particolarmente preparati nel campo della storia della provincia e dell’autonomia dell’Alto Adige e competenti in più lingue, sono capaci di individuare collegamenti e relazioni, sono competenti nelle tecnologie della società dell’informazione e contribuiscono allo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico di una società democratica.

(3) I percorsi del secondo ciclo permettono la realizzazione del progetto di crescita culturale e professionale di studentesse e studenti, tenendo conto dei loro diversi ritmi di apprendimento e attitudini attraverso misure volte all’individualizzazione e alla personalizzazione degli apprendimenti. In tal modo promuovono lo sviluppo di specifici interessi e talenti e assicurano il successo scolastico e le pari opportunità formative anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Per le studentesse e gli studenti in situazione di svantaggio o di handicap trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

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