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In vigore al: 11/09/2012

g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 111)
Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 settembre 2010, n. 39.

Art. 12 (Valutazione)  delibera sentenza

(1) Ai fini della validità e della valutazione dell’anno scolastico nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali, alle studentesse e agli studenti è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere ad una valutazione adeguata delle studentesse e degli studenti interessati.

(2) Negli istituti di cui al comma 1, sono affidate al consiglio di classe sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti:

  1. la valutazione degli apprendimenti negli insegnamenti della quota obbligatoria di base e dell’eventuale quota facoltativa opzionale;
  2. la valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti;
  3. la certificazione delle competenze acquisite;
  4. l’ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo.

(3) Il consiglio di classe adotta i provvedimenti di cui al comma 2, sulla base delle indicazioni provinciali, dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti e delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, inerenti alla valutazione, definite dalla Giunta provinciale. Tali disposizioni definiscono altresì i presupposti per interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti nonché le modalità del loro svolgimento e la disciplina concernente gli esami di idoneità e gli esami integrativi.

(4) Nei percorsi dell’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite si effettuano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche.

massimeDelibera 6 febbraio 2012, n. 164 - Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado - revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale - Valutazione delle alunne e degli alunni – modifica di deliberazioni della Giunta provinciale
massimeDelibera 4 luglio 2011, n. 1020 - Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 - Definizione delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, inerenti alla valutazione delle studentesse e degli studenti nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali della Provincia Autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 164 del 06.02.2012)
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