(1) Ai fini della validità e della valutazione dell’anno scolastico nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali, alle studentesse e agli studenti è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere ad una valutazione adeguata delle studentesse e degli studenti interessati.
(2) Negli istituti di cui al comma 1, sono affidate al consiglio di classe sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti:
- la valutazione degli apprendimenti negli insegnamenti della quota obbligatoria di base e dell’eventuale quota facoltativa opzionale;
- la valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti;
- la certificazione delle competenze acquisite;
- l’ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo.
(3) Il consiglio di classe adotta i provvedimenti di cui al comma 2, sulla base delle indicazioni provinciali, dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti e delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, inerenti alla valutazione, definite dalla Giunta provinciale. Tali disposizioni definiscono altresì i presupposti per interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti nonché le modalità del loro svolgimento e la disciplina concernente gli esami di idoneità e gli esami integrativi.
(4) Nei percorsi dell’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite si effettuano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche.