Pubblicata nel B.U.7 luglio 2009, n. 28.
(1) La durata in carica della o del Garante coincide con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale è stata eletta/stato eletto. Scaduto il mandato essa o egli continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina di una successora o un successore.
(2) Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio segreto, può destituire dall’incarico la o il Garante per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata inefficienza.
(3) Se il mandato della o del Garante cessa per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.