In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 26 giugno 2009 , n. 31)
Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U.7 luglio 2009, n. 28.

Art. 6 (Requisiti, nomina e incompatibilità)

(1) La o il Garante è scelta o scelto fra persone aventi i seguenti requisiti minimi:

  1. possesso del diploma di laurea;
  2. possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito al diploma di laurea (A);
  3. comprovata competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva.

(2) Il procedimento per l’elezione della o del Garante dei minori è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, disposta dalla o dal Presidente del Consiglio provinciale, di un avviso pubblico, indicante:

  1. l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere all’elezione della o del Garante;
  2. i requisiti minimi richiesti per ricoprire l’incarico;
  3. il trattamento economico;
  4. il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.

(3) Prima dell’elezione della Garante o del Garante le candidate o i candidati in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, accertato sulla base della produzione di relativi documenti ovvero della relativa autocertificazione, sono invitate o invitati ad esporre in un’audizione in Consiglio provinciale, aperta a tutte le consigliere e tutti i consiglieri provinciali, la loro competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva e quindi a dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 nonché ad illustrare le rispettive idee circa i punti centrali della loro futura attività e la conduzione dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

(4) La o il Garante è eletta o eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto tra le candidate o i candidati che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 3 ed è nominata o nominato con decreto della o del Presidente del Consiglio. È eletta o eletto la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi delle consigliere e dei consiglieri provinciali.

(5) La carica della Garante o del Garante è incompatibile con quella di membro del Governo e del Parlamento, Presidente di Regione o Provincia, membro del Consiglio regionale e provinciale, membro della Giunta regionale e provinciale, sindaca o sindaco, assessora o assessore ovvero membro del Consiglio comunale di un comune della provincia.

(6) La carica di Garante è altresì incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio e professione. Nel periodo in cui è in carica, la o il Garante non può inoltre ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti, associazioni o enti.

(7) La nomina da parte della o del Presidente del Consiglio della Garante eletta o del Garante eletto dal Consiglio avviene previa dichiarazione scritta da parte di quest’ultima o ultimo che non sussiste alcuno dei motivi di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale 26 giugno 2009 , n. 3
ActionActionArt. 1 (Istituzione)
ActionActionArt. 2 (Definizione)
ActionActionArt. 3 (Funzioni)
ActionActionArt. 4 (Rapporti istituzionali)
ActionActionArt. 5 (Rapporti con la Difensora civica o il Difensore civico – Modifica della , recante “Difensore civico/Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 6 (Requisiti, nomina e incompatibilità)
ActionActionArt. 7 (Durata del mandato, revoca e decadenza)
ActionActionArt. 8 (Indennità e rimborso spese)
ActionActionArt. 9 (Sede, personale e struttura organizzativa)
ActionActionArt. 10 (Programmazione e svolgimento dell’attività)
ActionActionArt. 11 (Norma finanziaria)
ActionActionArt. 12 (Entrata in vigore)
ActionActione) Legge provinciale 4 febbraio 2010 , n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico