Pubblicata nel B.U.7 luglio 2009, n. 28.
(1) La o il Garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo.
(2) La o il Garante viene sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.
(3) La o il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.