Pubblicata nel B.U.7 luglio 2009, n. 28.
(1) La o il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della o del Garante avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.
(3) Per l’erogazione delle spese relative alle attività dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni della Garante o del Garante e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.