In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 9 (Comunicazione di variazioni)

(1) Il titolare dell'attività agrituristica deve comunicare al comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione dell'attività, confermando sotto propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.