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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 5 (Ospitalità)

(1) L'attività di ospitalità in alloggi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. L'attività può essere svolta nell'ambito del volume abitativo ammissibile ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche.

(2) L'attività di ospitalità può comprendere la somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate ai sensi del comma 1. In tali casi l'attività di somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate non rappresenta un'attività agrituristica a sè stante; i pasti somministrati devono però, fatta eccezione per pane e pasticceria, essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, anche associate. La percentuale indicata si riferisce al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica.