Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.
(1) La Giunta provinciale determina i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole.
(2) La prevalenza dell'attività agricola è determinata esclusivamente dal tempo di lavoro necessario all'esercizio di tale attività, che deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica.
(3) L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.