In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 16 (Norme transitorie)

(1) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni più restrittive previste dalla legge stessa.

(2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge non devono comprovare l'adeguata formazione professionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

(3) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti per l'attività "ospitalità su malghe" possono continuare ad esercitarla in deroga a quanto stabilito al comma 1.

(4) I gestori di ristori di campagna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.