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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 15 (Vigilanza e sanzioni amministrative)

(1) L'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge spetta al comune territorialmente competente.

(2) Se l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 viene intrapreso senza la preventiva denuncia, è disposto il divieto di prosecu-zione dell'attività. Inoltre è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.

(3) L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00.

(4) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00. È altresì disposto il divieto di prosecuzione dell'attività fino a quando l'interessato non abbia provveduto a conformare l'attività alla normativa vigente.

(5) Per l'attività di ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.

(6) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa, che introita le somme riscosse.