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In vigore al: 11/09/2012

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 4 (Autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia)

(1) Ai circoli di scuola dell'infanzia è riconosciuta personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, finanziaria e amministrativa. I principi dell'autonomia di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, trovano applicazione anche per i circoli di scuola dell'infanzia, nel rispetto delle seguenti disposizioni. Le modalità e le altre regole dettagliate dell'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia sono determinate con regolamento di esecuzione.

(2) Al circolo di scuola dell'infanzia è preposta una direttrice o preposto un direttore, cui sono attribuite le competenze di cui all'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

(3) Le direttrici e i direttori dei circoli di scuola dell'infanzia in possesso del diploma di laurea magistrale o equivalente e dell'attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana, ovvero tedesca, italiana e ladina riferito al diploma di laurea, hanno titolo ad essere preposti a dirigere istituti scolastici comprensivi. Le dirigenti e i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione hanno titolo ad essere preposti ai circoli di scuola dell'infanzia.

(4) Su proposta dell'Intendente scolastica o dell'Intendente scolastico competente la Giunta provinciale nomina le ispettrici e gli ispettori per le scuole dell'infanzia dei tre gruppi linguistici. Le ispettrici e gli ispettori supportano l'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia secondo le disposizioni provinciali e le previsioni contrattuali in materia e promuovono lo scambio e la collaborazione fra i circoli di scuola dell'infanzia e gli istituti comprensivi.

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