(1) Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i requisiti per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.
(3) Avuto riguardo a standards pedagogici di qualità, la Giunta provinciale promuove l'istituzione di sezioni-ponte di scuole dell'infanzia riservate alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.