(1) Le scuole di musica istituite dagli istituti per l'educazione musicale costituiscono istituzioni formative del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.
(2) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, l'istituzione scolastica autonoma può determinare criteri per le forme di collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale. A tal fine tiene conto del contesto culturale e sociale.
(3) In aggiunta alle attività della quota facoltativa opzionale della scuola, le alunne e gli alunni sulla base del piano dell'offerta formativa possono scegliere l'insegnamento delle scuole di musica provinciali.
(4) L'istituzione scolastica autonoma può riconoscere, sulla base del proprio piano dell'offerta formativa, attività extrascolastiche per la quota facoltativa opzionale. La Giunta provinciale determina i rispettivi criteri generali di qualità.