In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 14 (Finalità del primo ciclo di istruzione)  delibera sentenza

(1) Il primo ciclo di istruzione prosegue il percorso educativo iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell'infanzia, promuove lo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni e crea le condizioni per un apprendimento globale, interdisciplinare e dialogico. Esso accoglie e valorizza le potenzialità e le differenze individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, e considera un valore la pluralità. Esso ha il fine di sviluppare la costruzione del sè e le capacità relazionali e crea i presupposti per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il primo ciclo di istruzione promuove attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. Nell'ambito della propria autonomia persegue le proprie finalità educative, attua gli obiettivi previsti dalle indicazioni provinciali e realizza la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo di istruzione.

(2) La scuola primaria promuove, attraverso un approccio globale, l'apprendimento delle diverse forme espressive ed introduce alle tecniche culturali. Essa crea i presupposti per un confronto con i diversi ambiti di apprendimento, per sviluppare le competenze di base e la comprensione del mondo. Inoltre favorisce esperienze sociali per rafforzare le competenze della convivenza civile.

(3) Fermi restando i principi di cui al comma 2, nelle scuole delle località ladine l'insegnamento viene impartito nel quadro dell'ordinamento previsto dall'articolo 19, comma 2, dello Statuto di autonomia e dalle norme collegate.

(4) La scuola secondaria di primo grado promuove, attraverso le discipline di studio e l'insegnamento interdisciplinare, l'ampliamento delle conoscenze, abilità, capacità e attitudini e rafforza la competenza di orientamento delle alunne e degli alunni per una pianificazione della propria vita. Essa organizza, in raccordo con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo e i competenti uffici provinciali, iniziative di orientamento per il secondo ciclo e azioni formative volte al superamento dell'esame di Stato.

(5) Data la particolare situazione linguistica in provincia di Bolzano, il primo ciclo di istruzione assicura lo studio della madrelingua tedesca o italiana, della seconda lingua nonché l'apprendimento di nozioni fondamentali della lingua inglese. Al fine di migliorare le conoscenze plurilingui delle alunne e degli alunni, le scuole possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia e con le indicazioni della Giunta provinciale. Nelle scuole delle località ladine vengono rafforzate e approfondite, nel quadro delle disposizioni dell'ordinamento paritetico, le competenze nelle lingue ladino, tedesco, italiano e le nozioni fondamentali nella lingua inglese.

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006 - Insegnamento della lingua italiana nella prima classe della scuola elementare in lingua tedesca
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico