In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 1 (Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione)  delibera sentenza

(1) Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Ciò avviene nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

(2) A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche - politiche dell'educazione indirizzate:

  1. allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;
  2. alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e tradizioni;
  3. alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;
  4. alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali.

(3) Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che garantiscano il diritto all'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, alle pari opportunità formative, all'aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro nonché allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre più complesso.

(4) Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

(5) Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale. Fanno anche parte del sistema provinciale di istruzione e formazione le scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale.

(6) Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole paritarie riconosciute dalla Provincia.

(7) Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che possono essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale.

(8) La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi è garantita l'integrazione e l'inclusione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione delle bambine e dei bambini nonché dei giovani e delle giovani in situazione di handicap.

(9) All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato nonché altre istituzioni ed organizzazioni formative. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale.

(10) La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e ciascuna, le quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo.

(11) La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello Statuto degli studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni per interventi mirati all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.

(12) I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell'ambito della loro autonomia l'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini nonché delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari del sistema educativo provinciale di istruzione. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonché di ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per l'apprendimento e per l'orientamento nonché di documentazione.

massimeDelibera N. 755 del 16.03.2009 - Indicazioni per lo svolgimento di visite aziendali plurigiornaliere e stages orientativi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico