In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 9 (Elenco delle attività artigiane)

(1) L'elenco delle attività artigiane è approvato dalla Giunta provinciale, adottando l'elenco tenuto dalla Camera di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

(2) Le nuove attività considerate iscrivibili sono inserite nell'elenco di cui al comma 1 contestualmente all'iscrizione dell'impresa artigiana nel Registro delle imprese. Anche le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio possono richiedere alla Camera di commercio l'inserimento di nuove attività. Entro 10 giorni, la Camera di commercio comunica l'inserimento di una nuova attività alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio ed alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

(3) Contro il provvedimento di inserimento o di non-inserimento di una nuova attività artigianale nell'elenco di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte delle organizzazioni di cui al comma 2 nonché delle imprese interessate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio può presentare una proposta di diniego di modifica o di inserimento.

(4) La Camera di commercio procede ogni cinque anni all'esame dell'elenco di cui al comma 1, per verificare la corrispondenza delle caratteristiche delle attività e dei settori iscritti alle denominazioni attuali, sentite la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio e le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

(5) La Giunta provinciale approva l'elenco aggiornato.