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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 21 (Tecnico/Tecnica di economia aziendale nell'artigianato)

(1) L'obiettivo della formazione di tecnico/tecnica di economia aziendale nell'artigianato, di norma a integrazione di quella di maestro artigiano, consiste nel rafforzare il ruolo dell'imprenditore artigiano e di aumentarne la competitività. A tal fine sono necessarie competenze per una moderna gestione dell'azienda e del personale nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.

(2) Le condizioni di ammissione, la durata, il programma didattico e le procedure d'esame vengono approvati con decreto dell'assessore o dell'assessora competente in materia di formazione di maestro, sentite le proposte delle relative associazioni di categoria più rappresentative della provincia.

(3) Chi conclude la formazione e supera l'esame riceve una qualifica che autorizza a fregiarsi del titolo di "tecnico di economia aziendale nell'artigianato" ovvero "tecnica di economia aziendale nell'artigianato".

(4) La ripartizione provinciale competente per la formazione professionale può organizzare corsi di preparazione a questo esame o incaricare le organizzazioni professionali di organizzare l'intero corso o singoli moduli. Per quanto attiene al finanziamento di detta formazione, si applicano le disposizioni in materia di aggiornamento professionale.