(1) Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza.
(2) L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli:
- 1° livello - euro 510;2)
- 2° livello - euro 900;
- 3° livello - euro 1.350;
- 4° livello - euro 1.800.
(3) Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza, l'assegno mensile è integrato con un ulteriore importo fissato dalla Giunta provinciale in base all'entità e alla qualità dei servizi di assistenza e di cura offerti, come definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f).
(4) Su richiesta della persona assistita o dei familiari o qualora l'unità di valutazione riscontri che non è garantita un'adeguata assistenza, parte dell'assegno di cura è erogato sotto forma di buoni-servizio.
(5) La Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota dell'indennità di accompagnamento.
(6) Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell’assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale. 3)
La Giunta provinicale ha aumentato detto importo con la delibera n. 62 del 16.01.2012 ad euro 535 al mese, con decorrenza 1° gennaio 2012.
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.