In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 91)
Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 8 (Prestazioni del fondo)

(1) Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza.

(2) L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli:

  1. 1° livello - euro 510;2)
  2. 2° livello - euro 900;
  3. 3° livello - euro 1.350;
  4. 4° livello - euro 1.800.

(3) Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza, l'assegno mensile è integrato con un ulteriore importo fissato dalla Giunta provinciale in base all'entità e alla qualità dei servizi di assistenza e di cura offerti, come definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f).

(4) Su richiesta della persona assistita o dei familiari o qualora l'unità di valutazione riscontri che non è garantita un'adeguata assistenza, parte dell'assegno di cura è erogato sotto forma di buoni-servizio.

(5) La Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota dell'indennità di accompagnamento.

(6) Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell’assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale. 3)

2)
La Giunta provinicale ha aumentato detto importo con la delibera n. 62 del 16.01.2012 ad euro 535 al mese, con decorrenza 1° gennaio 2012.
3)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico