(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per prestazioni assistenziali e relativa gestione si provvede con il fondo previsto all'articolo 4.
(2) L'entità del fondo è determinata dalla Provincia con legge finanziaria annuale. In sede di determinazione del fondo si tiene conto delle assegnazioni della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, e anche degli eventuali proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo a capitalizzazione.
(3) Il fabbisogno stimato del fondo e le relative modalità di finanziamento per il periodo 2008-2022 sono determinati come riportato nell'allegata tabella A.
(4) Alla spesa complessiva di 242,39 milioni di euro a carico del bilancio provinciale per gli esercizi 2008 e 2009, come risultante dall'allegato A, si provvede nel modo seguente:
(5) Per gli esercizi successivi al 2009 si provvede con i mezzi stabiliti con legge finanziaria annuale di cui al comma 2 del presente articolo.