(1) Le prestazioni del fondo sono erogate ai richiedenti, riconosciuti non autosufficienti secondo i criteri della presente legge, con decorrenza dal 1° luglio 2008, ad eccezione dei soggetti che risultano assistiti in case di riposo o centri di degenza, per i quali l'erogazione decorre dal 1° gennaio 2009.
(2) In prima applicazione della presente legge i dati personali richiesti ai fini dell'accertamento dello stato di non autosufficienza sono tratti dagli archivi delle gestioni dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio.
(2/bis) Ai fini dell’attuazione della presente legge sono comunicati i seguenti dati:
(3) A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessa di trovare applicazione l'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, per gli ospiti che beneficiano dell'assegno di cura di cui all'articolo 8 della presente legge.