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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 81)
Ordinamento dell'industria

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 1 (Attività industriale)

(1) Ai sensi della presente legge per attività industriale si intende l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o della trasformazione di beni e dell'erogazione dei servizi connessi, inclusa la relativa distribuzione e vendita.

(2) Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attività industriali, fatte salve eventuali norme speciali.

Art. 2 (Imprese industriali)

(1) Sono imprese industriali le imprese individuali, le società di persone o di capitali che esercitano:

  • a)  una delle attività di cui alle sezioni C, D, E o F della classificazione Ateco dell' Istituto nazionale di statistica, oppure
  • b)  un' attività classificata, ai sensi della legge provinciale sull'ordinamento dei servizi, quale attività di servizi industriali.

(2) Le imprese di cui al comma 1 devono avere almeno due delle seguenti caratteristiche:

  • a)  produzione o servizio prevalentemente in serie;
  • b)  organizzazione aziendale separata in una unità produttiva ed in una unità amministrativa con separata gestione delle unità e del personale e l' eventuale collaborazione dell'imprenditore limitata alle attività dirigenziali;
  • c)  produzione dei beni e svolgimento dei servizi con prevalente divisione sistematica del lavoro.

Art. 3 (Registro delle imprese)

(1) L'iscrizione delle imprese industriali nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene mediante attribuzione del corrispondente codice Ateco dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 4 (Sanzioni amministrative)

(1) La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e provinciali, in caso di esercizio di un'attività industriale senza il possesso dei prescritti requisiti professionali, è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.

Art. 5   2)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)

Omissis (disposizioni finanziarie).