In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 41)
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 31 luglio 2007, n. 31.

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1 2)

2)

Inserisce l'art. 8/quater nella L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 (Norma transitoria all'articolo 8/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 )

(1) Per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 il mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale per i rimorchi di cui all'articolo 8/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, non dà luogo nè ad accertamento tributario, nè alla formazione del ruolo. Per i veicoli di cui al presente comma non sono riconosciuti eventuali rimborsi per gli anni d'imposta suindicati.

Art. 3 3)

3)

Reca modifiche all'art. 1, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

CAPO II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 4 (Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009)

(1) Alle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2007 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, sono apportate le modifiche indicate nella tabella A.

(2) Alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2007-2009 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, sono apportate le modifiche indicate nella tabella B.

Art. 5 (Modifiche della dotazione dei fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione del fondo per investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2007 con l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, è aumentata di 58.198.460 euro (UPB 26200).

(2) La dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2007 con l'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, è diminuita di 98.460 euro (UPB 26100).

Art. 6 (Partecipazioni)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società Fiera Bolzano s.p.a., con sede a Bolzano, sino all'importo di 3,5 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali o tramite la costituzione di un diritto reale. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.4)

4)

L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 7 5)

5)

Inserisce l'art. 16/bis nella L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 8

(1)6)

(2)7)

(3) Per il fondo di cui al comma 1 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

6)

Inserisce l'art. 21/bis nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

7)

Reca modifiche all'art. 23, comma 5, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 9 (Aumento della dotazione organica del personale della Provincia)

(1) La dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata sulla base delle vigenti disposizioni di legge provinciale con deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2006, n. 5106 in 18.101,25 unità a tempo pieno, incluso il personale ausiliario comunale delle scuole elementari passato alla Provincia, è aumentata di 85 unità a tempo pieno.

(2) La dotazione organica complessiva in conseguenza dell'aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata, con decorrenza 1° settembre 2007, in 18.126,25 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di 60 unità a tempo pieno già stabilita con l'articolo 7, comma 4, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, nell'ambito dei servizi amministrativi ai fini del rispetto del patto di stabilità.

(3) Dal 1° settembre 2011 la dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano viene diminuita di 30 unità a tempo pieno.

(4) La maggiore spesa per effetto delle modifiche della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 2 è stimata in 1.418.000,00 euro a carico dell'esercizio 2007 (UPB 02100: euro 743.000 e UPB 04125: euro 675.000) e in 4.250.000,00 euro all'anno per gli esercizi successivi.8)

8)

Vedi anche l'art. 9 della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 10 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 190.699.420 euro a carico dell'esercizio finanziario 2007, derivanti dall'articolo 4, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonché dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

(2) Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 12.900.000 euro, derivanti dall'articolo 4, comma 2 (tabella B), dall'articolo 7 e dall'articolo 9 a carico del biennio 2008-2009, si provvede con le maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2007-2009 con la connessa legge di assestamento.

CAPO III
Altre disposizioni

Art. 11 9)

9)

Inserisce l'art. 12/bis nella L.P. 8 gennaio 1993, n. 1.

Art. 12 10)

10)

Integra l'art. 28 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 13 11)

11)

Integra l'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegati A e B12)

12)

Omissis.

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