Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 31 luglio 2007, n. 31.
(1) La dotazione del fondo per investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2007 con l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, è aumentata di 58.198.460 euro (UPB 26200).
(2) La dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2007 con l'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15, è diminuita di 98.460 euro (UPB 26100).