(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13: i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24, l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 37, il comma 3 dell'articolo 39, il comma 2 dell'articolo 41, l'articolo 45-bis, l'articolo 47-bis, l'articolo 47/ter, l'articolo 48-bis, l'articolo 48/ter, l'articolo 48/quater, l'articolo 48/quinquies, l'articolo 101, l'articolo 102, il comma 17 dell'articolo 107, il comma 3 dell'articolo 107-bis, il comma 2 dell'articolo 110, l'articolo 117, il comma 2 dell'articolo 127, i commi 3 e 4 dell'articolo 128 nonché l'articolo 130.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Tabella A107)
Tabella B108)