Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) tutti i piani e programmi:
(2) Su proposta del Comitato ambientale, che nella sua valutazione si attiene ai criteri di cui all'allegato B, la Giunta provinciale sottopone a VAS i piani e i programmi non compresi al comma 1, che possano avere effetti significativi sull'ambiente.
(3) Le decisioni della Giunta provinciale sulle proposte del Comitato ambientale sono pubblicate nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.