Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Prima dell'adozione del piano o programma deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale allo stato membro dell'Unione Europea interessato, nei seguenti casi:
(2) Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il piano o programma e il rapporto ambientale comunichi entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.