Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) L'autorità competente per l'adozione di piani e programmi da sottoporre a VAS, in seguito denominata autorità competente, redige un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le eventuali alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Le informazioni da fornire a tale scopo sono indicate nell'allegato A.
(2) Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste in base al livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
(3) L'autorità competente può presentare all'Agenzia una bozza dei piani o programmi con relativo rapporto ambientale, al fine di ottenere una consulenza che stabilisca quali informazioni devono essere in concreto fornite. A tal fine il o la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro.