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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

ALLEGATO F
Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
(articolo 2, comma 1, lettera k)

(1) Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non sono disciplinati nel presente allegato.

(2) I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

  • 1.  Attività energetiche
    • 1.1.   impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW
    • 1.2.  raffinerie di petrolio e di gas
    • 1.3.   cokerie
    • 1.4.   impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
  • 2.  Produzione e trasformazione dei metalli
    • 2.1.   impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati
    • 2.2.   impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 t all'ora
    • 2.3.  impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
      • a)  laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora;
      • b)  forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW;
      • c)  applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora;
    • 2.4.  fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
    • 2.5.  impianti:
      • a)  destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
      • b)  di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli;
    • 2.6.  impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
  • 3.  Industria dei prodotti minerali
    • 3.1.  impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t al giorno
    • 3.2.  impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto
    • 3.3.  impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
    • 3.4.  impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
    • 3.5.  impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.
  • 4.  Industria chimica
    Nell'ambito delle categorie di attività della presente sezione, per produzione si intende la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1. a 4.6.
    • 4.1.   impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
      • a)  idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
      • b)  idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, resina epossidica;
      • c)  idrocarburi solforati;
      • d)  idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
      • e)  idrocarburi fosforosi;
      • f)  idrocarburi alogenati;
      • g)  composti organometallici;
      • h)  materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
      • i)  gomme sintetiche;
      • j)  sostanze coloranti e pigmenti;
      • k)  tensioattivi e agenti di superficie;
    • 4.2.  impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base come:
      • a)  gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
      • b)  acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
      • c)  basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
      • d)  sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
      • e)  metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
    • 4.3.  impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
    • 4.4.  impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi
    • 4.5.  impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
    • 4.6.  impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
  • 5.  Gestione dei rifiuti
    Fatti salvi l'articolo 11 della direttiva 2006/12/CE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (1):
    • 5.1.  impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi ai sensi della lista di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE, nonché impianti ai sensi della direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con una capacità di oltre 10 t al giorno
    • 5.2.  impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacità superiore a 3 t all'ora
    • 5.3.  impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, (punti D 8, D 9), con una capacità superiore a 50 t al giorno
    • 5.4.  discariche che ricevono più di 10 t al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
  • 6.  Altre attività
    • 6.1.  impianti industriali destinati alla fabbricazione:
      • a)  di pasta per carta da legno o da altre materie fibrose;
      • b)  di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
    • 6.2.  impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o per la tintura di fibre o di tessili, la cui capacità di trattamento supera le 10 t al giorno
    • 6.3.  impianti per la concia delle pelli, qualora la capacità di trattamento superi le 12 t al giorno di prodotto finito
    • 6.4.  
      • a)  macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t al giorno;
      • b)  impianti per il trattamento e la trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
        • -  materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t al giorno;
        • -  trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annua);
      • c)  trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annua);
    • 6.5.  impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali, con una capacità di trattamento di oltre 10 t al giorno
    • 6.6.  impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
      • a)  40.000 posti pollame;
      • b)  2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o
      • c)  750 posti scrofe
    • 6.7.  impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t all'anno
    • 6.8.  impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

(1) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

(2) GU n. L 194 del 25.07.1975, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE (GU n. L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

(3) GU n. L 163 del 14.06.1989, pag. 32.

(4) GU n. L 203 del 15.07.1989, pag. 50.

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