(1) Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non sono disciplinati nel presente allegato.
(2) I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
- 1. Attività energetiche
- 1.1. impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW
- 1.2. raffinerie di petrolio e di gas
- 1.3. cokerie
- 1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
- 2. Produzione e trasformazione dei metalli
- 2.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati
- 2.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 t all'ora
- 2.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora;
- b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora;
- 2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
- 2.5. impianti:
- a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli;
- 2.6. impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
- 3. Industria dei prodotti minerali
- 3.1. impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t al giorno
- 3.2. impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto
- 3.3. impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
- 3.4. impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
- 3.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.
- 4. Industria chimica
Nell'ambito delle categorie di attività della presente sezione, per produzione si intende la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1. a 4.6.- 4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, resina epossidica;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;
- k) tensioattivi e agenti di superficie;
- 4.2. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base come:
- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
- 4.3. impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
- 4.4. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi
- 4.5. impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
- 4.6. impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
- 5. Gestione dei rifiuti
Fatti salvi l'articolo 11 della direttiva 2006/12/CE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (1):- 5.1. impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi ai sensi della lista di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE, nonché impianti ai sensi della direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con una capacità di oltre 10 t al giorno
- 5.2. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacità superiore a 3 t all'ora
- 5.3. impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, (punti D 8, D 9), con una capacità superiore a 50 t al giorno
- 5.4. discariche che ricevono più di 10 t al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
- 6. Altre attività
- 6.1. impianti industriali destinati alla fabbricazione:
- a) di pasta per carta da legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
- 6.2. impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o per la tintura di fibre o di tessili, la cui capacità di trattamento supera le 10 t al giorno
- 6.3. impianti per la concia delle pelli, qualora la capacità di trattamento superi le 12 t al giorno di prodotto finito
- 6.4.
- a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t al giorno;
- b) impianti per il trattamento e la trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
- - materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t al giorno;
- - trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annua);
- c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annua);
- 6.5. impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali, con una capacità di trattamento di oltre 10 t al giorno
- 6.6. impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- c) 750 posti scrofe
- 6.7. impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t all'anno
- 6.8. impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
(1) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).
(2) GU n. L 194 del 25.07.1975, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE (GU n. L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
(3) GU n. L 163 del 14.06.1989, pag. 32.
(4) GU n. L 203 del 15.07.1989, pag. 50.