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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

ALLEGATO B
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
(articolo 7, comma 2)

(1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

  1. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
  2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
  3. la rilevanza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
  4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
  5. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

(2) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

  1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
  2. natura transfrontaliera degli effetti;
  3. rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
  4. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
  5. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
    1. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
    2. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
    3. dell'utilizzo intensivo del suolo;
  6. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
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