Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) La legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.
(2) Il comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è abrogato.
(3) Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunta la seguente lettera: "g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001."
(4) Ove nella normativa provinciale ricorra l'espressione: "Comitato VIA", essa è sostituita dalla seguente: "Comitato ambientale".