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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

Art. 33 (Sanzioni)

(1) Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque realizza un progetto per il quale sia prevista la VIA senza aver ottenuto l'approvazione di cui all'articolo 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro;
  2. chiunque mette in esercizio una struttura per la quale è stata effettuata la VIA senza aver presentato la domanda di collaudo di cui all'articolo 18 o non rispetta le prescrizioni particolari imposte con la procedura di VIA ai sensi dell'articolo 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro;
  3. chiunque realizza un progetto per il quale è prevista la valutazione ambientale integrata senza aver ottenuto il parere di cui all'articolo 22, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro;
  4. chiunque esercita un'attività per la quale è prevista la valutazione ambientale integrata e non ha presentato la domanda di collaudo di cui all'articolo 23 o la comunicazione di modifica dell'impianto di cui all'articolo 24, o omette di comunicare i dati di cui all'articolo 23, comma 4, lettera e), soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 7.500 euro.
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