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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

Art. 32 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sulla corretta esecuzione e sulla gestione di tutte le opere approvate o autorizzate ai sensi della presente normativa spetta ai funzionari delle ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'articolo 5, comma 1.

(2) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33, per il caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per opere soggette alla VIA, l'assessore o assessora competente per l'ambiente, su parere del Comitato ambientale, procede a seconda della gravità delle infrazioni:

  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  2. a ordinare la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato originario entro il termine stabilito. Decorso tale termine senza che il contravventore vi abbia provveduto, si provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Nel caso in cui la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all'ambiente e presentare il progetto e il SIA per l'approvazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 15. L'entità del risarcimento è determinata dall'assessore o assessora provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente, sentite le ripartizioni competenti nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1.

(3) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33, in caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per impianti IPPC, l'Agenzia, su parere della Conferenza, procede secondo la gravità delle infrazioni:

  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
  3. alla revoca dell'autorizzazione e all'ordine di chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
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