Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) La vigilanza sulla corretta esecuzione e sulla gestione di tutte le opere approvate o autorizzate ai sensi della presente normativa spetta ai funzionari delle ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'articolo 5, comma 1.
(2) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33, per il caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per opere soggette alla VIA, l'assessore o assessora competente per l'ambiente, su parere del Comitato ambientale, procede a seconda della gravità delle infrazioni:
(3) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33, in caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per impianti IPPC, l'Agenzia, su parere della Conferenza, procede secondo la gravità delle infrazioni: