(1) Per gli impianti industriali per i quali si applica la procedura di autorizzazione ambientale integrata il gestore, una volta realizzato il progetto, presenta all'Agenzia domanda per il collaudo almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale attinente alle materie concretamente interessate.
(2) La messa in esercizio dell'impianto è provvisoriamente autorizzata a partire dalla data indicata nella domanda di collaudo di cui al comma 1.
(3) Una volta eseguiti i collaudi necessari, la Conferenza rilascia, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta previsti nelle materie indicate nell'articolo 5, comma 1.
(4) L'autorizzazione riporta:
- i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa;
- i valori limite in materia di inquinamento acustico;
- eventuali disposizioni per la protezione del terreno e delle acque sotterranee, nonché per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- i requisiti di controllo delle emissioni, con indicazione della frequenza di misurazione e delle modalità di valutazione;
- l'indicazione delle amministrazioni alle quali comunicare i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione;
- le misure da adottare in caso di condizioni diverse da quelle di normale esercizio.
(5) I valori limite di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
(6) Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'autorizzazione riporta le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.
(7) L'autorizzazione ha una validità di 5 anni. L'autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento 761/2001/CE ha una validità di 8 anni; per impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 l'autorizzazione ha una validità di 6 anni.
(8) L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie indicate all'articolo 5, comma 1.
(9) L'autorizzazione e i successivi aggiornamenti e rinnovi sono a disposizione del pubblico presso l'Agenzia.