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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

Art. 18 (Collaudo per progetti VIA)

(1) Una volta terminata l'opera ed almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, il committente presenta all'Agenzia una richiesta di collaudo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità dell'opera alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto ad un albo professionale, a seconda delle materie concretamente interessate.

(2) Con la presentazione della richiesta di collaudo di cui al comma 1 è provvisoriamente autorizzata la messa in esercizio a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

(3) La commissione di collaudo di cui all'articolo 6 verifica la conformità dell'opera al progetto approvato e ne relaziona al Comitato ambientale.

(4) Il Comitato ambientale, tenendo conto della relazione della commissione di collaudo, esprime un parere vincolante in merito al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale.

(5) Nel caso di parere favorevole le ripartizioni competenti rilasciano, entro 180 giorni dalla ricezione della domanda, le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale vigente nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1.

(6) Per il collaudo di impianti IPPC si applica la procedura di cui all'articolo 23.

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