(1) Il committente presenta all'Agenzia il progetto ed il relativo SIA, che devono essere qualitativamente adeguati e completi delle informazioni necessarie a consentire la valutazione dei possibili effetti sull'ambiente.
(2) Il gruppo di lavoro verifica la completezza della documentazione ed esprime un parere tecnico-scientifico di qualità entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione.
(3) Se il progetto o il relativo SIA sono incompleti o insufficienti, l'Agenzia richiede le integrazioni necessarie, concedendo al committente un termine ragionevole. Se il committente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine stabilito, si procede all'archiviazione del procedimento.
(4) Il progetto e il relativo SIA sono depositati, per tutta la durata del procedimento, presso l'Agenzia e nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l'opera o l'intervento.
(5) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sulla completezza della documentazione, il committente pubblica su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca, l'avviso del deposito del progetto e del relativo SIA, secondo il testo predisposto dall'Agenzia.
(6) Entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione chiunque può prendere visione del progetto e del relativo SIA e presentare osservazioni scritte all'Agenzia. Il committente può prendere visione di tali osservazioni e replicare alle stesse entro i successivi 10 giorni.
(7) Per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, o di tutela della proprietà intellettuale il committente può richiedere con istanza motivata che non siano rese pubbliche determinate informazioni. In tal caso allega una specifica descrizione delle caratteristiche dell'opera o dell'intervento, che può essere pubblicata.
(8) Il comune o i comuni nel cui territorio sarà realizzato il progetto, oppure il rappresentante legale di un'associazione ambientalista operante a livello provinciale, possono richiedere all'Agenzia, entro il termine di 10 giorni dall'ultima pubblicazione, la presentazione pubblica del progetto e del relativo SIA da parte del committente.
(9) Entro i successivi 20 giorni dalla richiesta ha luogo la presentazione pubblica del progetto, a pena di archiviazione del procedimento. Il verbale di tale audizione pubblica, redatto da una persona rappresentante l'Agenzia, va trasmesso al Comitato ambientale.
(10) Il o la presidente del Comitato ambientale ha la facoltà di chiedere al gruppo di lavoro di esaminare le osservazioni presentate e il verbale dell'audizione e di predisporre una relazione in merito.
(11) Entro il termine di 90 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione, il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo SIA ed emette un parere motivato sul suo prevedibile impatto ambientale, tenendo conto delle osservazioni presentate e del verbale di cui al comma 9. Il committente ha diritto di essere ascoltato dal Comitato ambientale prima che venga rilasciato il parere. Il parere può contenere anche indicazioni su interventi idonei ad evitare, limitare o compensare le conseguenze negative e su misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto.
(12) La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Comitato ambientale, tenendo conto delle osservazioni di cui al comma 6 e del verbale di cui al comma 9.
(13) Qualora la procedura di VIA sia stata eseguita su un progetto preliminare, il relativo progetto definitivo o esecutivo va presentato all'Agenzia. Il Comitato ambientale verifica entro il termine di 60 giorni la conformità dello stesso al progetto preliminare approvato.
(14) I progetti di variante con rilevanza ambientale relativi a progetti soggetti a VIA già approvati ed in corso di realizzazione sono da presentare al comune, il quale li trasmette all'Agenzia. Il Comitato ambientale si esprime entro il termine di 60 giorni sul prevedibile impatto ambientale.
(15) Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere del Comitato ambientale di cui ai commi 13 o 14, la Giunta provinciale decide se approvare il progetto definitivo o esecutivo o il progetto di variante, o se sottoporlo nuovamente a VIA.
(16) L'esito positivo della VIA sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta sul progetto, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1.
(17) Gli ulteriori atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale e la concessione edilizia, ove richiesta, sono subordinati all'esito positivo della VIA.
(18) L'approvazione di cui ai commi 12 o 15 ha una validità di 5 anni. Su richiesta, e previo parere del Comitato ambientale, può essere concessa una proroga di 5 anni al massimo.