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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

Art. 13 (Studio di impatto ambientale)

(1) Lo studio di impatto ambientale, di seguito chiamato SIA, va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all'allegato E. In ogni caso il committente deve fornire:

  1. una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alla sua concezione e alle sue dimensioni;
  2. una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi rilevanti;
  3. i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
  4. una descrizione sommaria delle soluzioni alternative prese in esame dal committente, con indicazione dei principali criteri di scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
  5. una sintesi non tecnica in lingua italiana e tedesca delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

(2) Non è necessario riportare nel SIA i dati e le informazioni già inclusi in piani e programmi rispetto ai quali sia già stata effettuata la VAS, sempre che gli stessi non abbiano subito variazioni.

(3) Per gli impianti IPPC devono altresì essere fornite le informazioni di cui all'allegato G.

(4) Il committente può presentare all'Agenzia una bozza del progetto e del SIA, al fine di ottenere una consulenza circa la natura e l'entità delle informazioni che devono essere contenute nel progetto e nel SIA. A tal fine il o la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro.

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