Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Lo studio di impatto ambientale, di seguito chiamato SIA, va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all'allegato E. In ogni caso il committente deve fornire:
(2) Non è necessario riportare nel SIA i dati e le informazioni già inclusi in piani e programmi rispetto ai quali sia già stata effettuata la VAS, sempre che gli stessi non abbiano subito variazioni.
(3) Per gli impianti IPPC devono altresì essere fornite le informazioni di cui all'allegato G.
(4) Il committente può presentare all'Agenzia una bozza del progetto e del SIA, al fine di ottenere una consulenza circa la natura e l'entità delle informazioni che devono essere contenute nel progetto e nel SIA. A tal fine il o la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro.