Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Il o la presidente del Comitato ambientale nomina una commissione di collaudo per ogni singolo progetto.
(2) La commissione di collaudo è composta da una persona rappresentante l'Ufficio valutazione impatto ambientale e, a seconda della tipologia di progetto, da ulteriori esperti interni o esterni.
(3) La commissione esegue i collaudi delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA).